Il Whistleblowing è l’istituto che tutela chi segnala, nel contesto dell’organizzazione a cui appartiene, irregolarità o situazioni di pericolo o rischio tali da poter arrecare un pregiudizio all’ente di appartenenza o a terzi.
Il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di Whistleblowing, ha introdotto una disciplina unitaria dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti nel settore pubblico e privato, tra cui dunque anche la Società.
Chiunque può effettuare una segnalazione, inclusi i dipendenti, ex dipendenti e candidati a posizioni lavorative, i soci, i clienti, i partner, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i lavoratori autonomi o titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, gli agenti e intermediari, i volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), ovvero chiunque sia legittimo portatore di interesse nei confronti dell’attività aziendale.
Qualsiasi comportamento, atto od omissione commesso o che, sulla base di elementi concreti, potrebbe essere commesso nonché condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni.
Possono essere segnalate informazioni riferibili al personale dell’azienda relative a violazioni di leggi e regolamenti. Non rientrano i reclami commerciali e le contestazioni o richieste legate a interessi di carattere personale per i quali sono disponibili canali dedicati.
È importante che la segnalazione sia adeguatamente circostanziata, cioè che abbia un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti e relazionate a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa (es. elementi che consentono di identificare i soggetti convolti, il contesto, il luogo e il periodo temporale dei fatti segnalati e documentazione a supporto).
Le segnalazioni possono essere inviate attraverso il form online, idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.
Tale canale garantisce, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.
Il segnalante dovrà compilare l’apposto form online contenente i dati ritenuti essenziali per la segnalazione.
Si, la segnalazione può essere effettuata anche in maniera anonima, senza indicare le proprie generalità. Il sistema attivato dall’azienda, tramite il form online, garantirà che la segnalazione rimanga anonima.
A seguito dell’invio del form online, il segnalante riceverà un avviso di apertura della segnalazione.
Ove nella segnalazione il segnalante abbia dato il suo consenso a essere contattato riceverà informazioni sull’esito della segnalazione.
Le segnalazioni sono ricevute dal Responsabile delle segnalazioni appositamente nominato dall’azienda, individuato nella persona di Giorgio Paolino, che istruirà la segnalazione per gli approfondimenti istruttori che saranno ritenuti opportuni.
Entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione, ove il segnalante abbia fornito i dati sulla propria identità, è fornito un riscontro sullo stato e/o sull’esito della segnalazione.
• Fatti salvi gli obblighi di legge, l’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso. La riservatezza è garantita anche alle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione e ai facilitatori (ovvero, coloro che operano nel medesimo contesto lavorativo e assistono il segnalante nel processo di segnalazione).
• Qualsiasi atto ritorsivo nei confronti del segnalante è da considerarsi nullo. Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della segnalazione può comunicarlo ad ANAC. Le misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, si estendono anche ai facilitatori, ai colleghi e parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al segnalante.
• Al ricorrere di determinate condizioni, sono previste limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione di informazioni coperte da obbligo di segreto, a tutela del diritto d’autore ovvero alla protezione dei dati personali.
Le garanzie e tutele si applicano ai segnalanti che hanno rivelato (anche in seguito alla prima interlocuzione) le proprie generalità, che sono in ogni caso coperte da assoluta riservatezza.
Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale/ volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.
A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, l’azienda si riserva di applicare opportuni provvedimenti disciplinari.
L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) può essere attivata se il canale interno non è attivo o non è conforme, se il segnalante ha effettuato una segnalazione interna e non ha ricevuto l’avviso di ricevimento e/o il riscontro sul seguito dato alla segnalazione oppure ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente (sulla base di circostanze concrete ed informazioni effettivamente acquisibili) che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o potrebbe determinare ritorsioni ovvero che la violazione può costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Fermo l’utilizzo preferenziale del canale di segnalazione interno messo a disposizione da DM BARONE S.P.A., nei casi tassativamente indicati ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 24 del 10 marzo 2023, è possibile effettuare una segnalazione anche all’autorità competente in materia (ANAC), al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.
La persona segnalante, inoltre, beneficia delle tutele in materia di whistleblowing anche nel caso in cui effettui una divulgazione pubblica alle condizioni definite dall’art. 15 del D. Lgs. 24/2023: a) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna o esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti dalla Legge; b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsione o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso.
La persona segnalante, inoltre, beneficia delle tutele in materia di whistleblowing anche nel caso in cui effettui una divulgazione pubblica alle condizioni definite dall’art. 15 del D. Lgs. 24/2023:
a) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna o esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti dalla Legge;
b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsione o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso.
Le informazioni e i dati personali che vengono comunicati nel contesto delle segnalazioni sono trattati per gestire e dare seguito alle segnalazioni stesse, nonché indagare le eventuali condotte segnalate e adottare le misure necessarie in conformità con le leggi applicabili, inclusa la normativa in materia di protezione dei dati personali. Per maggiori informazioni sulle modalità e finalità del trattamento dei dati personali inclusi nelle segnalazioni e raccolti durante la procedura, vi invitiamo a consultare l’informativa per il trattamento dei dati (informativa in pdf scaricabile) dei segnalanti, segnalati o di altri soggetti terzi coinvolti disponibili sulla presente pagina.
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